Cass. civile, sez. I del 1992 numero 7153 (10/06/1992)


Qualora il commissario dell' impresa assicuratrice posta in liquidazione coatta amministrativa, o l' impresa cessionaria del relativo portafoglio, agiscano per il pagamento del premio, e l' assicurato eccepisca la risoluzione consensuale del contratto prima dell' apertura di detta liquidazione, con la conseguenziale non inclusione del contratto stesso nell' indicato portafoglio ceduto, la risoluzione medesima deve ritenersi opponibile, all' infuori delle regole dell' art. 2704 cod. civ., tanto nei confronti di quel commissario, quanto nei confronti di quell' impresa cessionaria, i quali si pongono, rispettivamente, nella posizione di parte del negozio assicurativo e di avente causa di tale parte, e deve altresì ritenersi dimostrabile anche sulla base di comportamenti univoci ed incompatibili con la conservazione della polizza (quale il rilascio del certificato di assicurazione, anziché all' assicurato, ad altra compagnia, con la quale l' identico rischio sia oggetto di copertura assicurativa), tenendo conto che la prescrizione della forma scritta "ad probationem", per la stipulazione del contratto, non implica deroga al principio generale della libertà di forme per la manifestazione della volontà risolutoria.

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