Cass. civile, sez. I del 1992 numero 3141 (14/03/1992)


Nel regime di comunione legale, la costruzione realizzata durante il matrimonio su suolo di proprietà di uno dei coniugi, appartiene esclusivamente a questo in virtù delle disposizioni generali in materia di accessione, a titolo originario e, pertanto, non costituisce oggetto della comunione medesima, ai sensi dell' art. 177, primo comma, lettera b) cod. civ., che prevede il diverso caso di un acquisto negoziale, e quindi a titolo derivativo, da parte di un coniuge. Peraltro, quando la costruzione sia stata eseguita sul suolo di proprietà esclusiva di un coniuge con impiego di denaro comune, il coniuge che si è giovato dell' accessione sarà tenuto a restituire alla comunione le somme prelevate dal patrimonio comune per eseguire l' edificazione a norma dell' art. 192, primo comma, cod. civ., mentre, nel caso in cui nella costruzione sia stato impiegato denaro appartenente in via esclusiva all' altro coniuge, a quest' ultimo spetterà il diritto di ripetere le relative somme ai sensi dell' art. 2033 cod. civ..

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. I del 1992 numero 3141 (14/03/1992)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti