Cass. civile, sez. I del 1992 numero 2872 (10/03/1992)


In tema di società di persone in liquidazione, mentre legittimato ad esperire l'azione sociale di responsabilità nei confronti degli amministratori, a norma dell'art. 2260 cod. civ., è esclusivamente il liquidatore, va in ogni caso riconosciuta al socio (o al terzo), direttamente danneggiato da atto colposo o doloso dell'amministratore, in applicazione analogica dell'art. 2395 cod. civ., l'azione individuale di responsabilità; tale strumento difensivo deve riconoscersi anche al socio coamministratore, quando viga il regime di amministrazione disgiuntiva, se l'affermazione di responsabilità sia chiesta dal soggetto danneggiato nella sua veste di socio, relativamente ad atti di amministrazione per intero compiuti da altro coamministratore.

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