Cass. civile, sez. I del 1992 numero 2423 (27/02/1992)


Nel conflitto tra i titolari di due insegne legittimamente usate, costituite entrambe da abbreviazione dello stesso nome, tali da creare confusione tra le imprese, al fine di valutare se le modificazioni od integrazioni introdotte siano sufficienti ad escluderne in concreto la confondibilità occorre considerare l' obbiettiva composizione dei segni distintivi usati, avendo riguardo al risultato percettivo che essi, nell' insieme dei loro elementi grafici e fonetici e con riferimento alla persona di media diligenza, possono determinare nella clientela. Il relativo accertamento di fatto, che è rimesso al giudice di merito, non è censurabile in sede di legittimità, se sufficientemente motivato.

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