L'inefficacia, nei confronti di una società di capitali, della fideiussione prestata dal suo amministratore postula l'accertamento dell'estraneità della garanzia all'oggetto sociale della fideiubente e, inoltre, in caso di risposta affermativa, l'accertamento della insussistenza della buona fede del creditore, ai fini dell'applicazione dell'art. 2384 bis cod. civ., per il quale l'estraneità all'oggetto sociale degli atti compiuti dall' amministratore non può essere opposta al terzo in buona fede.Con riguardo ad un gruppo di società collegate in senso economico e dirigenziale (in virtù dell'unione personale costituita dalla pressoché totale identità dei titolari dei pacchetti azionari e dalla comunanza degli organi direttivi), ma non in senso giuridico, per l'inconfigurabilità dei presupposti richiesti dall'art. 2359 c. c., gli organi amministrativi di una società non possono compiere atti che, realizzando le direttive del gruppo, favoriscano altre società collegate, quando tali atti pregiudichino gli interessi della prima società (nella specie, trattavasi di una fideiussione a favore di altra società del gruppo, senza vantaggi economici per la fideiubente, che veniva a partecipare solo al rischio delle perdite).