Cass. civile, sez. I del 1992 numero 12727 (28/11/1992)


La responsabilità aquiliana "ex" art. 2053 c.c., del proprietario di un edificio e di altra costruzione, per i danni cagionati dalla loro rovina (salva la prova liberatoria che la rovina non sia dovuta a vizio di manutenzione e a difetto di costruzione), non può essere invocata per il costo sopportato dal comune per collocare e mantenere transenne e altri segnali di pericolo, senza la previa emissione di provvedimento sindacale contingibile e urgente ("ex" art. 153 r.d. 4 febbraio 1915 n. 148, ora sostituito dall'art. 38 l. 8 giugno 1990 n. 142), in quanto, in difetto di tale provvedimento, che prende atto della situazione di pericolo e prescriva gli adempimenti occorrenti per rimuoverla (a spese del privato che l'abbia determinata), il transennamento costituisce il frutto di un'autonoma scelta precauzionale della p.a, e non rappresenta la conseguenza immediata e diretta della rovina del fabbricato.

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. I del 1992 numero 12727 (28/11/1992)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti