Cass. civile, sez. I del 1991 numero 3435 (29/03/1991)


Qualora, secondo lo statuto di una società di capitali, competa all'organo amministrativo di procedere alla ratifica di atti compiuti, prima o dopo la sua costituzione, da un rappresentante senza poteri, la partecipazione allo stesso organo del soggetto fisico che ha compiuto l'atto da ratificare non determina lo spostamento della competenza medesima all'assemblea, ma preclude soltanto che tale soggetto, in conflitto di interessi, partecipi alla delibera di ratifica, e comporta, in caso di violazione del divieto, le conseguenze fissate nell'art. 2391, commi secondo e terzo, cod. civ., ovvero, per il caso di amministratore unico, nel'art. 1394 stesso codice.

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