Cass. civile, sez. I del 1991 numero 13623 (18/12/1991)


Atteso il principio generale della libertà delle forme, la clausola di esclusiva inserita in contratti di vendita o di somministrazione, per i quali non sia richiesta la forma scritta, resta soggetta alla medesima disciplina formale del contratto nel suo complesso, talché non soggiace all'operatività dell'art. 2596 cod. civ. che impone tale forma, "ad probationem," per il patto che limita la concorrenza.

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