Cass. civile, sez. I del 1991 numero 10161 (28/09/1991)


Agli effetti dell' art. 64 legge fall., è oneroso il contratto di prestazione di garanzia ipotecaria per un debito altrui, qualora il creditore garantito presti corrispettivamente il suo consenso alla proroga del termine di scadenza del debito del terzo suo debitore, atteso che caratteristica essenziale del contratto oneroso è il rapporto corrispettivo di prestazioni economicamente valutabili ancorché le parti riversino il relativo vantaggio (economico) a favore di altri.

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