Cass. civile, sez. I del 1990 numero 6499 (26/06/1990)


Poiché alla così detta assicurazione (o cauzione fidejussoria o assicurazione cauzionale) che è una figura contrattuale intermedia tra il versamento cauzionale e la fidejussione, restano applicabili le norme contenenti la disciplina tipica della fidejussione solo se non derogate dalle parti, ove queste abbiano previsto la possibilità, per il creditore garantito, di esigere dal garante il pagamento immediato del credito "a semplice richiesta", siffatta clausola, risultando incompatibile con detta disciplina comporta l'applicabilità di quella di deposito cauzionale, con la conseguente esclusione, in particolare, della invocabilità di tipiche eccezioni fidejussorie (nella specie, quelle fondate sugli artt.1956 e 1957 cod.civ.), fermo restando, peraltro, che l'autonomia del contratto di garanzia, rispetto al negozio principale, essendo non assoluta, ma relativa, rende possibile, in caso di pagamento che risulti poi non dovuto, addivenire al riequilibrio delle diverse posizioni contrattuali attraverso il sistema delle rivalse, come avviene allorché il creditore indebitamente incameri la cauzione versata.

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