Cass. civile, sez. I del 1990 numero 355 (23/01/1990)


L' obbligo di contrattare a carico dell' impresa in condizione di monopolio legale, previsto dall' art. 2597 cod. civ., e non estensibile alla diversa ipotesi del monopolio soltanto di fatto, non può essere invocato nei confronti dell' Eni e delle società dal medesimo controllate (nella specie, snam), con riguardo all' attività di commercio di idrocarburi e di gas naturale, atteso che per tale attività la legge 10 febbraio 1953 n. 136, istitutiva dell' eni, non contempla un regime monopolistico, fissato, ai sensi dell' art. 2, solo per la realizzazione e l' esercizio delle condotte (limitatamente, peraltro, ad alcune zone del territorio nazionale).

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