Cass. civile, sez. I del 1990 numero 2965 (09/04/1990)


La promessa dell'obbligazione o del fatto del terzo, contemplata dall'art. 1381 cod. civ., è configurabile quando il terzo non sia già giuridicamente vincolato ad assumere l'obbligo od a tenere il comportamento oggetto della promessa. Pertanto, nel caso di promessa dell'adempimento del terzo ad una sua pregressa obbligazione, deve negarsi l'inquadrabilità dell'atto nella previsione della citata norma (e quindi negarsi la sua idoneità a produrre il debito indennitario contemplato dalla norma medesima), restando ravvisabile una fideiussione, se la promessa medesima assuma i connotati della garanzia dell'adempimento altrui, ovvero, in difetto, una mera interposizione amichevole di buoni uffici, priva di effetti per il promittente (salvo espresso patto).Qualora il presidente di un' associazione munità di personalità giuridica abbia per statuto la funzione rappresentativa dell' ente, senza espresse eccezioni o delimitazioni (ancorché disgiunta dalla funzione gestionale assegnata ad altri organi), la validità ed opponibilità del singolo contratto posto in essere da detto presidente possono essere contestate dall' associazione sotto il profilo dell' insussistenza del potere di rappresentanza, per essere l' atto non incluso fra quelli per cui l' ente è sorto ed è stato riconosciuto, solo ove si deduca e dimostri che l' altro contraente sia stato a conoscenza di tale esorbitanza dell' atto stesso o comunque in grado di conoscerla con l' uso della normale diligenza (art. 19 cod. civ.).

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