Cass. civile, sez. I del 1990 numero 2581 (29/03/1990)


I contratti unilaterali (nella specie, fideiussione) si intendono conclusi, in base alla specifica disciplina contenuta nel secondo comma dell' art. 1333 cod. civ., quando il destinatario della proposta (proveniente dal soggetto che rimarrà esclusivamente obbligato) non la rifiuti nel termine richiesto dalla natura dell' affare o dagli usi, e non quando, mancando tale comportamento omissivo, il destinatario della proposta dichiari di accertarla solo qualora siano modificate alcune clausole in essa contenute, essendo in tal caso applicabili le regole generali previste dall' art. 1326 cod. civ., secondo cui un' accettazione non conforme alla proposta equivale ad una nuova proposta.

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