Cass. civile, sez. I del 1990 numero 2322 (20/03/1990)


L' assicurazione contro i danni "per conto altrui o di chi spetta", contemplata dall' art. 1891 cod. civ., integra un contratto a favore di terzi, nel quale l' assicurato non coincide con il contraente e si identifica nel proprietario della cosa, ovvero del soggetto che si trovi con essa in relazione tale da subire un pregiudizio patrimoniale diretto per effetto della sua perdita o deterioramento. Pertanto, l' assicurazione per perdite od avarie della merce trasportata, che venga stipulata dallo spedizioniere-vettore con patto di corresponsione dell' indennizzo in proprio esclusivo favore, esula dall' indicata ipotesi, e, traducendosi nella copertura degli effetti negativi che i suddetti eventi indirettamente provocano nel patrimonio dello stipulante in dipendenza della sua responsabilità contrattuale verso il proprietario o l' avente diritto alla riconsegna, è riconducibile nell' ambito dell' assicurazione della responsabilità civile.

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