Cass. civile, sez. I del 1989 numero 651 (02/02/1989)


In tema di deposito bancario a risparmio, fra i libretti nominativi, che configurano documenti di legittimazione e non titoli di credito (anche al fine della possibilità di costituire in pegno il credito del depositante mediante consegna del documento, ai sensi dell' art. 2800 cod. civ. e segg.), deve essere incluso il "libretto nominativo pagabile al portatore", nel quale il presentatore non assume la veste di creditore, come invece nel libretto al portatore (indipendentemente dal fatto che esso, a fini contabili della banca, contenga l' indicazione di un nome), ma soltanto di "adiectus" del depositante, cioè di soggetto da questi autorizzato a ricevere la prestazione dovutagli dalla banca.

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