Cass. civile, sez. I del 1989 numero 3931 (20/09/1989)


Il terzo, il quale abbia concluso un contratto con il socio di una società di fatto con riguardo ad attività a questa riferibili, senza conoscere all' epoca l' esistenza di tale società e di detta qualifica dell' altro contraente, può far valere le sue ragioni di credito nei confronti della società stessa e dei suoi soci illimitatamente responsabili, anche al fine del loro fallimento e nell' ambito delle relative procedure, alla stregua del principio della prevalenza della situazione reale su quella apparente, con la sola salvezza delle posizioni dei controinteressati, che abbiano senza colpa risposto affidamento sull' apparenza.

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