Cass. civile, sez. I del 1989 numero 2688 (02/06/1989)


Con riguardo a coniugi in regime di comunione legale dei beni, nel caso di atto pubblico con il quale uno dei coniugi acquisti un bene immobile (od un mobile iscritto in pubblico registro) a proprio esclusivo favore, la contestuale dichiarazione dell' altro coniuge di consenso a tale acquisto, impedisce che il bene medesimo cada in comproprietà dello stesso, ancorché non ricorrano le ipotesi specificamente contemplate dall' art. 179 primo comma lett. c, d ed f cod. civ., e, quindi, ne consente l' espropriazione per l' intero in sede di esecuzione promossa dal creditore del compratore, atteso che, nella disciplina della suddetta comunione, il diritto alla quota in comproprietà deve ritenersi suscettibile di siffatta rinuncia, indipendentemente dalle ragioni che possano determinarla.

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