Cass. civile, sez. I del 1988 numero 6332 (25/11/1988)


La clausola del contratto di appalto di opera pubblica (nella specie, l' art. 41 del capitolato generale amministrativo di appalto delle opere che si eseguono dall' azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato - approvato dal Consiglio di amministrazione il 9 aprile 1909), che fissi il termine di cinque giorni, entro il quale, a pena di decadenza, l' appaltatore deve formulare le proprie riserve, non è affetta da nullità ai sensi dell' art. 2965 cod. civ., perché detto termine è sufficiente a presentare la domanda, una volta constatata l' attitudine della situazione di fatto ad alterare l' equilibrio contrattuale.

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