Cass. civile, sez. I del 1988 numero 4402 (02/07/1988)


Nelle società cooperative, l'ammissione di un nuovo socio richiede, ai sensi dell'art. 2525 cod. civ., una delibera degli amministratori, e, pertanto, in mancanza di verbalizzazione di tale delibera (avente funzione solo certificativa e non costituente requisito di validità dell'atto), esige la prova di una votazione di detti amministratori favorevole alla domanda dell'interessato, mentre non bastano meri comportamenti concludenti, non essendo configurabile una manifestazione tacita della volontà di organo collegiale.

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