Cass. civile, sez. I del 1988 numero 3672 (28/05/1988)


Al fine di stabilire se un determinato comportamento del debitore integri rinuncia tacita alla prescrizione, ai sensi dell' art. 2937 cod. civ., per incompatibilità con la volontà di avvalersi della relativa eccezione (nella specie, in tema di indennizzo assicurativo per infortunio, convocazione dell' assicurato da parte dello assicuratore per sottoporlo a visita medica), occorre fare riferimento all' obiettiva consistenza di detto comportamento ed alle circostanze nelle quali è stato posto in essere, mentre resta irrilevante l' eventuale ignoranza del debitore medesimo in ordine alla maturazione del termine prescrizionale (così come non influisce tale ignoranza sul principio dell' irripetibilità di quanto pagato in adempimento di un debito prescritto, ai sensi dello art. 2940 cod. civ.).

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