Cass. civile, sez. I del 1988 numero 1673 (16/02/1988)


L' impugnazione della deliberazione dell' assemblea di una società, ai sensi dell' art. 2377 cod. civ., è consentita non soltanto per violazioni formali, ma anche per vizi di legittimità sostanziale, come quando abbia un contenuto non consentito dalla legge, ovvero dallo statuto o dall' atto costitutivo (nella specie, deliberazione di società consortile, per la ripartizione fra tutti i soci delle spese di opere riguardanti esclusivamente alcuni di essi).

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