Cass. civile, sez. I del 1987 numero 8824 (27/11/1987)


In tema di regime patrimoniale della famiglia, nella disciplina introdotta dalla legge 19 maggio 1975 n.. 151, la costituzione del fondo patrimoniale prevista dall'art.. 167 codice civile e comportante un limite alla disponibilità di determinati beni con vincolo di destinazione per fronteggiare i bisogni familiari, va compresa fra le convenzioni matrimoniali, e, pertanto, è soggetta alle disposizioni dell'art.. 162 codice civile, circa le forme delle convenzioni medesime, ivi incluso il terzo comma, che ne condiziona l'opponibilità ai terzi all'annotazione del relativo contratto a margine dell'atto di matrimonio, mentre la trascrizione del vincolo stesso, per gli immobili, di cui all'art.2647 codice civile, resta degradata a mera "pubblicità-notizia", inidonea ad assicurare detta opponibilità.

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