Cass. civile, sez. I del 1987 numero 6132 (14/07/1987)


Il comportamento doloso o colposo, con il quale il terzo riesca a conseguire dal debitore, in tutto o in parte, la prestazione, sottraendola al creditore, è qualificabile come illecito aquiliano lesivo del diritto di credito, e, quindi, può giustificare una pretesa risarcitoria del creditore medesimo nei confronti di detto terzo, nei limiti in cui quella indebita percezione sia idonea ad estinguere o comunque a pregiudicare il credito (ad esempio, in relazione all'efficacia liberatoria del pagamento del debitore, alla sopravvenuta insolvenza di quest'ultimo, al maturarsi della prescrizione per il mancato esercizio del diritto ascrivibile all'illecito).

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