Cass. civile, sez. I del 1987 numero 1481 (11/02/1987)


Il notaio che, dopo aver pagato, in sede di registrazione, l'imposta proporzionale ipotecaria su un atto pubblico di trasferimento immobiliare (per il quale la trascrizione è obbligatoria) ometta di richiedere tempestivamente al conservatore dei registri immobiliari la formalità di trascrizione, incorre nella sanzione di cui al comma 2 dell'art. 17 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 635, riguardando il comma 1 della stessa norma la diversa ipotesi che il notaio non provveda nei termini prescritti a pagare l'imposta proporzionale dovuta per la trascrizione, quando questa sia obbligatoria.

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