Cass. civile, sez. I del 1986 numero 3898 (12/06/1986)


I comitati, di cui agli artt. 39 e segg. cod. civ., pur mancando della personalità giuridica, configurano autonomi centri di imputazione di situazioni giuridiche soggettive e sono titolari di un proprio patrimonio, insensibile rispetto alle eventuali obbligazioni personali degli organizzatori, del quale fanno parte i fondi raccolti da detti organizzatori ed i beni acquistati con tali fondi, dato che gli atti da loro posti in essere sono direttamente riferibili ai comitati medesimi, in forza del rapporto di rappresentanza organica. Il suddetto principio trova applicazione anche nel caso d' acquisto di bene immobile, mentre il particolare regime di pubblicità immobiliare, comportando la necessità della sua intestazione alla persona fisica dell' organizzatore, implica che questi assume fiduciariamente l' obbligo di conservare il bene stesso al patrimonio del comitato e di non trasferirlo a terzi.

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