Cass. civile, sez. I del 1986 numero 3266 (17/05/1986)


L' art. 2362 cod. civ., il quale prevede la responsabilità illimitata dell' unico azionista per le obbligazioni sociali, è qualificabile come norma imperativa, cioè sottratta ad ogni possibilità di deroga negoziale, in quanto, con il vietare che detto unico azionista utilizzi l' ente societario come strumento per l' esercizio della impresa individuale, senza gli oneri ad esso conseguenti, è rivolto a tutelare irrinunciabili interessi di ordine generale. Dal carattere imperativo della citata norma discende l' applicabilità degli artt. 1343 e 1344 cod. civ., e, quindi, oltre la nullità, per illiceità della causa, del contratto che violi direttamente la norma medesima, anche la nullità, per frode alla legge, del contratto che si avvalga di una causa lecita per eludere la suddetta responsabilità illimitata (quale la cessione a terzi di un numero esiguo di azioni, al solo fine dell' esonero dalla responsabilità stessa.

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