Cass. civile, sez. I del 1986 numero 272 (17/01/1986)


Il contratto di compravendita di azioni nominative, che subordini il trapasso della proprietà dei titoli alla concessione del gradimento da parte della società, e faccia inoltre carico al venditore di provvedere a regolari girate ed a richiederne la annotazione nei registri della società medesima, ha effetti reali, cioè produce il trasferimento della proprietà, quando il venditore ottemperi all' obbligo di ottenere il suddetto gradimento mentre gli indicati ulteriori adempimenti non ne condizionano la indicata efficacia reale, essendo inerenti alla fase esecutiva del contratto (con la conseguenza che l' acquirente, dopo il gradimento, può richiedere una pronuncia di condanna alla loro effettuazione).

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. I del 1986 numero 272 (17/01/1986)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti