Cass. civile, sez. I del 1985 numero 5228 (24/10/1985)


La garanzia assunta da un'impresa assicuratrice nei confronti dell'amministrazione finanziaria per il versamento di diritti doganali, mediante cosiddetta polizza fideiussoria o cauzionale, emessa in sostituzione di cauzione reale ed implicante l'obbligo incondizionato dell'assicuratrice medesima di pagare a richiesta di detta creditrice, esula dallo schema del negozio assicurativo, ancorché ne abbia la veste formale. Da ciò deriva che il corrispettivo dovuto per l'attivazione di detta garanzia non è qualificabile come premio assicurativo in senso proprio, al quale esclusivamente si riferisce la prescrizione breve contemplata dall'art.. 2952 cod. civ., con l'ulteriore conseguenza che a tale corrispettivo, indipendentemente dalla classificazione del negozio che ne costituisce la fonte fra i contratti di fideiussione, fra quelli atipici o fra quelli misti, deve applicarsi la prescrizione ordinaria decennale di cui all'art.. 2946 cod. civ., operante per tutte le obbligazioni per le quali la legge non prevede un termine diverso.

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