Cass. civile, sez. I del 1985 numero 3356 (05/06/1985)


Il diritto del socio di una società di persone di percepire, dopo l'approvazione del rendiconto dell'amministratore, la sua parte di utile, in quanto ha ad oggetto una somma di denaro, ha natura di credito di valuta, e, pertanto, ove resti insoddisfatto, a prescindere dalle cause dell'inadempimento dell'obbligato, non è suscettibile di automatico adeguamento per effetto della sopravvenuta svalutazione monetaria, salvo restando il risarcimento dell'eventuale maggior danno, ai sensi e nei limiti di cui allo art. 1224, II comma, cod. civ. . Con riguardo all'obbligo di rendiconto, gravante sul socio- amministratore di una società di persone nei confronti degli altri soci, come in genere sul mandatario nei confronti del mandante, il dovere di formare il conto, in modo tale da consentire il riscontro della corrispondenza al vero delle singole poste e della loro entità, è fissato a tutela degli interessi dei predetti destinatari e, pertanto, può trovare deroga, vertendosi in materia di diritti disponibili, tanto in un accordo preventivo con gli aventi diritto al conto, che ne autorizzi la redazione incompleta, quanto in un successivo atto con cui essi approvino l'operato dello obbligato, ferma restando la possibilità d'impugnare questa approvazione, in considerazione del suo contenuto negoziale, per eventuale vizi del consenso.

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