Cass. civile, sez. I del 1985 numero 198 (21/01/1985)


L'anstalt del Liechtenstein, in quanto persona giuridica nell'ordinamento di origine, è tale anche per l'ordinamento italiano, in forza del principio di diritto internazionale, recepito dall'ordinamento italiano ( artt. 16 e 17, disp. sulla legge in generale; art. 2507 cod. civ.; art. 1 conv. Bruxelles, 28 febbraio 1968) secondo cui la personalità giuridica è attribuita ad un ente dalla legge nazionale; né l'operatività del suddetto principio può ritenersi, nel caso concreto, in contrasto con i principi di ordine pubblico (internazionale) richiamato dall'art. 31 Disp. Prel. cod. civ., per il fatto che l'anstalt possa essere costituita, secondo la legge nazionale, da un solo fondatore, riconoscendo anche l'ordinamento italiano la possibilità di strutture organizzative unipersonali sia pure in fase successiva alla costituzione.

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