Cass. civile, sez. I del 1985 numero 11 (05/01/1985)


Nel contratto a favore di terzo, secondo la previsione dell' art.. 1411 cod. civ., la validità ed operatività della convenzione medesima postula soltanto la ricorrenza di un interesse dello stipulante (art.. 1411 citato, primo comma), senza che si richieda l' osservanza delle norme sulla rappresentanza dei minori, ove stipulato dal genitore a vantaggio del figlio minore, non implicando detto contratto né l' esercizio di poteri di rappresentanza, né l' accettazione da parte del figlio (la cui mancanza, ai sensi del terzo e quarto comma del suddetto art.. 1411 cod. civ., spiega rilievo al diverso fine dell' eventuale revoca o modifica del contratto da parte dello stipulante).

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