Cass. civile, sez. I del 1983 numero 771 (28/01/1983)


Con la morte di un debitore in solido, il vincolo della solidarietà non cessa tra gli eredi e gli altri condebitori, ma riceve una limitazione nei confronti dei singoli eredi, nel senso che ciascuno di essi rimane obbligato solidalmente con i debitori originari soltanto fino a concorrenza della propria quota ereditaria.

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