Cass. civile, sez. I del 1983 numero 3708 (30/05/1983)


Nell' applicazione dei criteri legali di imputazione del pagamento, ai quali deve farsi ricorso in mancanza di un' imputazione espressa da parte del solvens, la locuzione "debito meno garantito" deve essere interpretata nel suo significato tecnico-giuridico, con riguardo, cioè, alle garanzie reali o personali, ancorché atipiche, che rafforzano ogni singola obbligazione, in sé considerata, facilitandone l' adempimento o l' attuazione coattiva; ai predetti fini, pertanto, meno garantita, tra più obbligazioni scadute, è quella che o non è assistita da alcuna garanzia, oppure è assistita da una garanzia di minor forza, per natura, estensione, graduatoria di prelazione e così via, rispetto a quelle che assistono le altre obbligazioni, mentre agli stessi fini, non può farsi riferimento ad altri elementi, non agevolmente né oggettivamente verificabili, attinenti alle concrete e svariate modalità delle obbligazioni ed ai rapporti in cui esse sono inserite. (Nella specie, alla stregua del principio di cui in massima, la suprema corte ha ritenuto corretta la statuizione della corte d' appello che, fra due debiti pecuniari scaduti, riguardanti l' uno il prezzo dovuto in esecuzione di un contratto preliminare di vendita di un immobile, l' altro il prezzo dovuto per analogo contratto definitivo, aveva escluso di poter qualificare quest' ultimo, ai fini dell' imputazione di un pagamento, "meno garantito" rispetto al primo, per il solo fatto che nel contratto definitivo, a differenza che nel contratto preliminare, si era avuto il trasferimento del bene al debitore).

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