Cass. civile, sez. I del 1983 numero 2741 (21/04/1983)


La comunicazione di un atto unilaterale di recesso non richiede, per la sua efficacia, particolari formalità, non essendo destinata a provocare un incontro di volontà concorrenti delle due parti del rapporto, ed è pertanto sufficiente che l' atto sia comunque conosciuto, nella sua essenzialità, dalla controparte.

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