Cass. civile, sez. I del 1982 numero 6162 (17/12/1982)


Si ha perizia contrattuale quando le parti di un rapporto giuridico conferiscono ad una o più persone l' incarico di compiere un accertamento tecnico, come nel caso, frequente in materia assicurativa, in cui al terzo sia demandato l' accertamento di un danno e delle conseguenze di un evento, al quale sia collegata la prestazione dell' indennizzo a carico dell' assicuratore nella misura che risulterà accertata attraverso l' attività del perito. Consegue che - non implicando siffatto incarico poteri d' indagine circa l' applicabilità e l' interpretazione del contratto, nonché la sua validità ed efficacia, anche con riguardo al controllo degli adempimenti facenti carico alle parti - qualora il disaccordo tra queste ultime verta pure su alcuno di tali elementi, non vi è spazio per la perizia contrattuale e non vi è altra alternativa, nell' interpretazione di una clausola che preveda una soluzione del conflitto al di fuori della lite giudiziaria, che quella tra arbitrato rituale e arbitrato irrituale.

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