Cass. civile, sez. I del 1981 numero 936 (16/02/1981)


L'art 2284 cod. civ. - che, per le società di persone, nell'ipotesi di morte di un socio, attribuisce agli eredi dello stesso il diritto alla liquidazione della quota secondo le modalità stabilite nel successivo art. 2289 cod.civ., salvo che gli altri soci preferiscano sciogliere la società - trova applicazione in tutti i casi di morte di un socio, anche quando la società sia composta da due soli soci, poiché pure in tale situazione, a fronte del suindicato diritto degli eredi alla liquidazione della quota, ed in posizione prevalente rispetto ad esso, si configura il potere (diritto potestativo) dell'unico socio superstite di optare per lo scioglimento della società, il quale deve essere esercitato entro sei mesi dallo scioglimento del rapporto sociale limitatamente al socio defunto, in correlazione con gli analoghi termini fissati dall'art. 2289 citato e dall'art. 2272 n. 4 cod. civ., rispettivamente, per il soddisfacimento del diritto alla liquidazione della quota sopra menzionato e per l'estinzione della società conseguente al venir meno della pluralità dei soci ed alla mancata ricostituzione della stessa. Tale disciplina dell'art. 2284 cod. civ. non si pone in contrasto con il principio di eguaglianza ex art. 3 costituzione perché la diversità degli effetti giuridici per gli eredi del socio defunto si ricollega ad una diversità di presupposti che i soci attributari del citato diritto potestativo hanno il potere di determinare. Nelle società di persone di due soci, in caso di morte di un socio il socio superstite ha la facoltà di scegliere, entro i sei mesi concessi per la ricostituzione della pluralità dei soci, tra la liquidazione della quota agli eredi e lo scioglimento della società; ma se intende evitare la liquidazione della quota mediante lo scioglimento della società, non può intraprendere nuove attività, poichè con l' inizio di esse manifesterebbe per facta concludentia la volontà di non sciogliere la società, implicitamente rinunziando all'esercizio del diritto potestativo riconosciutogli dall'art. 2284 cod.civ..

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. I del 1981 numero 936 (16/02/1981)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti