Cass. civile, sez. I del 1981 numero 6240 (24/11/1981)


A differenza della surrogazione per volontà del creditore (art. 1201 cod. civ.) e di quella per volontà del debitore (art. 1202 cod. civ.), la surrogazione legale (art. 1203 n. 3 cod. civ.) opera di diritto e, per effetto del meccanismo legale, non richiede la dichiarazione formale ed espressa del solvens di volersi surrogare, né il consenso del creditore soddisfatto alla surrogazione stessa

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