Cass. civile, sez. I del 1980 numero 1902 (21/03/1980)


Lo scioglimento della società non ne determina l'immediata estinzione, poiché la società cessa di esistere solo quando sono definiti ed estinti tutti i rapporti giuridici derivanti dalla nascita e dallo svolgimento del rapporto sociale: ne consegue che i soci, o i loro eredi, non possono agire in nome proprio a tutela dei diritti che sono ancora della società sciolta, ma non ancora estinta.

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