Cass. civile, sez. I del 1979 numero 5770 (09/11/1979)


Le disposizioni dettate dal primo e dal secondo comma dell' art. 12 della legge cambiaria (R.D. 14 dicembre 1933 n. 1669), in forza delle quali, rispettivamente, la facoltà generale di obbligarsi in nome e per conto altrui non fa presumere la facoltà di obbligarsi cambiariamente (salvo prova contraria), mentre la medesima facoltà, in nome e per conto di un commerciante, comprende anche quella di obbligarsi cambiariamente (salvo diversa previsione dell' atto di rappresentanza), trovano applicazione tanto nell' ipotesi di rappresentanza volontaria o legale in senso stretto, quanto nell' ipotesi di rappresentanza derivante da rapporto organico fra persona fisica ed ente collettivo. Pertanto, l' ente ecclesiastico, che non abbia la qualità di imprenditore commerciale, in relazione al carattere meramente accessorio o strumentale delle attività economiche rispetto a quelle istituzionali di natura religiosa ed assistenziale (nella specie, opera don Guanella), non può essere obbligato per le cambiali emesse da sacerdoti ad esso appartenenti, che abbiano operato in qualità di suoi organi esterni (nella specie, trattandosi di economi preposti all' amministrazione di case periferiche dell' opera).

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