Cass. civile, sez. I del 1978 numero 809 (20/02/1978)


L'art. 1762 cod. civ., il quale stabilisce che il mediatore che non manifesta ad un contraente il nome dell'altro risponde della esecuzione del contratto, presuppone, come condizione per la sua operatività, l'avvenuta conclusione di un contratto per tramite del mediatore: ove, quindi, il mediatore dia per concluso un contratto che in realtà non si è perfezionato, la norma suindicata non è applicabile, pur potendo il mediatore rispondere ad altro titolo dei danni eventualmente cagionati col suo comportamento doloso o colposo, ai sensi dell'art. 1375 cod. civ., secondo cui il contratto deve essere eseguito secondo buona fede.

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