Cass. civile, sez. I del 1978 numero 5114 (09/11/1978)


La garanzia di buon funzionamento, prevista dall'art. 1512 cod. civ., la quale attua, con l'assicurazione di un determinato risultato (buon funzionamento per il tempo convenuto), una più energica tutela del compratore, in via autonoma ed indipendente rispetto alla garanzia per vizi ed alla responsabilità per mancanza di qualità, trova fondamento in un patto contrattuale, e, pertanto, può essere invocata solo previa deduzione e dimostrazione dell'esistenza di un tale patto nel contratto di compravendita.

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