Cass. civile, sez. I del 1977 numero 5724 (23/12/1977)


Il cosiddetto "ordine di borsa", con cui un soggetto conferisce ad agente di cambio, o istituto di credito autorizzato, l'incarico di concludere in suo nome e conto un contratto di borsa, non è inquadrabile in alcuna delle figure negoziali previste dal codice civile, ne, in particolare, è riconducibile allo schema del mandato, della commissione o della mediazione, ma configura un contratto atipico, il quale, in difetto di disciplina legislativa organica e compiuta, deve ritenersi regolato dalle consuetudini di borsa, costituenti usi giuridici praeter legem.

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