Cass. civile, sez. I del 1977 numero 4869 (11/10/1977)


L'art. 1148 cod. civ., il quale riconosce al possessore in buona fede i frutti del bene posseduto fino al giorno della domanda giudiziale di restituzione,opera nei soli rapporti fra possessore ed avente diritto alla restituzione. Tale norma, pertanto, non è invocabile dal beneficiario di un atto di liberalità, compiuto dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, la cui inefficacia rispetto ai creditori, ai sensi dell'art. 64 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, comporta l'acquisizione alla massa di tutto quanto ricevuto da detto beneficiario, ancorché in buona fede.

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