Cass. civile, sez. I del 1977 numero 4790 (09/11/1977)


L' annullamento della transazione su pretesa temeraria, ai sensi dell' art. 1971 cod. civ., presuppone che la pretesa fatta valere dalla parte nei cui confronti si chiede l' annullamento sia assolutamente ed obbiettivamente infondata, in aderenza alla necessità che il rapporto dal quale scaturisce la transazione sia una res dubia, e cioè che vi sia incertezza sui rispettivi diritti delle parti. Non può ritenersi, perciò, transazione su pretesa temeraria quella stipulata, in assenza di dolo, dal curatore del fallimento in ordine all' azione revocatoria proposta contro una compravendita immobiliare conclusa dal fallito pochi mesi prima del fallimento con persona che non poteva ignorare lo stato di insolvenza del venditore.

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