Cass. civile, sez. I del 1977 numero 1779 (09/05/1977)


Al fine dell' annullabilità del contratto di assicurazione per dolo del contraente, ai sensi dell' art. 1892 Cod. civ., non si richiedono veri e propri artifici o raggiri, essendo sufficiente la coscienza e volontà di dire il falso o di tacere il vero, nel contesto di una dichiarazione che, in quanto idonea ad alterare la postulata coincidenza fra il rischio rappresentato e quello reale, impedisca all' assicuratore di identificare la vera entità del rischio assicurato, traendolo così in errore su un presupposto essenziale del consenso. (Nella specie, premesso il principio di cui sopra, la suprema corte ha ritenuto correttamente affermata dai giudici del merito la annullabilità di un contratto di assicurazione sulla vita di persona le cui infermità patologiche erano state occultate con false dichiarazioni e reticenze).

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