Cass. civile, sez. I del 1976 numero 1983 (01/06/1976)


Qualora un immobile venga alienato in tempi successivi dallo stesso venditore a due diverse persone, delle quali solo la seconda trascriva il proprio acquisto,rendendolo così opponibile anche alla prima (art. 2644 Cod. civ.), questa ha il diritto al risarcimento del danno verso l' alienante e, per conservare la garanzia patrimoniale relativa a questo suo credito, può esercitare l' azione revocatoria della seconda alienazione dell' immobile.Poiché, però, la revocanda alienazione è anteriore al credito da tutelare (che nasce solo con la trascrizione), la revocatoria può avere successo solo se sia provata la partecipazione del secondo acquirente alla dolosa preordinazione (art. 2901 n. 2, Cod. civ.), ossia alla specifica intenzione di pregiudicare la garanzia del futuro credito.

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