Cass. civile, sez. I del 1975 numero 2009 (21/05/1975)


Il principio sancito dall' art. 1242, secondo comma Cod. civ. - secondo cui la prescrizione di uno dei due crediti non impedisce di eccepire la compensazione se la prescrizione non era compiuta quando si è verificata la coesistenza dei due debiti - non si applica alla compensazione giudiziale, perché, potendo questa aver luogo soltanto ope judicis, l' effetto della estinzione dei due debiti dal giorno della loro coesistenza non può mai verificarsi.

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