Cass. civile, sez. I del 1975 numero 1751 (06/05/1975)


E manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 2942, n. 1, cod. civ. per la parte in cui dispone la sospensione della prescrizione solo contro l'interdetto e non pure contro l'incapace naturale per tutta la durata della sua incapacità. L'interdizione è l'incapacità naturale sono situazione giuridiche diverse, per le quali ben può essere disposta una diversa disciplina, tanto più che il legislatore, da un lato, ha inteso tutelare i terzi che entrano in rapporti giuridici con l'incapace non interdetto (artt 428 e 591 n. 3, cod. civ.), dall'altro, attribuendo al pubblico ministero il potere di promuovere l'interdizione e sancendo, con l'art. 2 della legge 14 febbraio 1904, n. 36, l'applicabilità dell'art. 2942 cod. civ. a coloro di cui sia stato deliberato dal tribunale l'ammissione definitiva in un manicomio, (come si evince dall'art. 2120 del codice civile del 1865 contenuto in quella norma e dall'art. 256 delle disposizioni transitorie del codice civile vigente), ha congruamente assicurato la difesa degli interessi di chi sia, per abituale infermità, duraturamente incapace di intendere e di volere.

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