Cass. civile, sez. I del 1975 numero 156 (15/01/1975)


Sia nell' interposizione reale di persona sia nel negozio fiduciario può aversi, nel rapporto interno, un accordo di natura obbligatoria, in virtù del quale l' interposto o il fiduciario, divenuti titolari di un diritto, sono tenuti a ritrasferirlo all' interponente, al fiduciante o ad un terzo. Se tale impegno non difetta dei requisiti formali e sostanziali, voluti dalla legge in ordine alla natura del diritto da trasferire, nulla impedisce che anche ad esso sia applicabile la norma relativa alla esecuzione specifica dell' obbligo di concludere un contratto (art. 2932 cod. civ.).

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