Cass. civile, sez. I del 1975 numero 1427 (15/04/1975)


Il potere del prefetto, ai sensi dell'art. 3 disp att cod. civ., di promuovere gli atti conservativi necessari per l'esecuzione delle disposizioni patrimoniali in favore di un ente da istituire deve intendersi limitato alla sola ipotesi in cui l'atto costitutivo o lo statuto dell'erigendo ente non contengano alcuna indicazione circa il soggetto cui sia demandato il compito di amministrare il patrimonio fino al riconoscimento; detta indicazione é infatti pienamente valida ed operante, anche prima dell'atto amministrativo di riconoscimento, in considerazione del fatto che la cosi detta dotazione‚ di beni in favore di un ente nascituro produce l'immediato effetto di destinarli al costituendo soggetto, sottraendoli ad ogni altro potere dispositivo. Da tali principi deriva che, ove lo statuto di una fondazione, in attesa del riconoscimento della personalità giuridica, devolva al suo presidente l'amministrazione del patrimonio, deve ritenersi giuridicamente inesistente il provvedimento con il quale il tribunale, su istanza del prefetto, nomini un diverso amministratore provvisorio per alcuni beni legati all'erigenda fondazione, e deve conseguentemente ritenersi affetto da invalidità assoluta, opponibile al terzo acquirente, ancorché‚ in buona fede, il contratto con il quale detto amministratore, previa autorizzazione del tribunale, venda i beni legati, trattandosi di atto compiuto da un soggetto del tutto sfornito del potere di rappresentare il venditore.

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